LA SENTENZA. Abbanoa pignora i conti dell'utente? Non può, l'ingiunzione fiscale è illegittima. Abbanoa pretende il pagamento a forfait di consumi? Non può, deve fare una puntuale lettura dei contatori. Abbanoa spedisce una bolletta chiedendo somme anche per periodi nei quali l'acqua non era potabile? Ancora: non può, è dovuto solo il 50 per cento. Ma solo sui consumi effettivi, e se la lettura non c'è stata è un altro bel problema. Sono destinati a far discutere i passaggi chiave della sentenza - appena depositata - del giudice di pace Salvatore Fois di Nuoro, chiamato a decidere su una controversia tra un utente di Tortolì e la società di gestione del servizio idrico. Nelle motivazioni vengono accolte su tutta la linea le obiezioni sollevate dall'avvocato Sabina Biancu dell'Adoc (Associazione di difesa e orientamento dei consumatori, presieduta da Giuliano Frau, affiancato dal vice a Cagliari Andrea Falchi) davanti alle pretese di pagamento di una bolletta, arrivate fino al pignoramento del conto corrente personale del cliente che Abbanoa sosteneva essere moroso da molti anni. In questo caso si parla di poco meno di 4000 euro, dovuti dal 2006 al 2014.
CONTI PIGNORATI. L'ingiunzione fiscale, innanzitutto. È un meccanismo di recupero del credito molto penetrante: per ottenere i soldi pretesi Abbanoa, grazie a un recente decreto del ministero dello Sviluppo economico, può pignorare i conti di chi non ha pagato. Un sistema finito al centro di uno scontro in consiglio regionale, con Antonio Gaia dell'Upc capofila della contestazione. La Spa dell'acqua, è la tesi degli oppositori, non può violare i conti privati - senza aspettare un provvedimento del giudice che legittimerebbe l'ingiunzione - perché non è un ente pubblico, ma una società del tutto privata anche se partecipata da Comuni e Regione. Quindi non può essere applicato per analogia l'antico decreto regio al quale si è appigliato il ministero per autorizzare la procedura. Questa anche la tesi dell'avvocato Sabina Biancu, accolta dal giudice nuorese. "L'emissione dell'ingiunzione fiscale", si legge nella sentenza, "deve considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici". Abbanoa si era fatta forte di altre sentenze, sul piano amministrativo (Tar Sardegna, 20 aprile 2016). Ma questa del giudice di pace va in senso opposto. E potrebbe non essere impugnabile perché la società non si è costituita. Quindi sta lì, a fare giurisprudenza. E tanti clienti che si considerano vessati potrebbero seguire la stessa strada del "compagno di sventura" di Tortolì.
PRESCRIZIONE. Gioco facile ha avuto la Biancu a far valere la prescrizione: anche il più moroso dei morosi è costretto a pagare solo i consumi addebitati degli ultimi cinque anni. Nel caso trattato durante il processo si pretendevano somme risalenti al 2006, undici anni fa. Non si tratta di un caso isolato, sono tanti i sardi che si sono visti recapitare bollette vecchie. Troppo. Ma non è finita.
LA LETTURA OBBLIGATORIA. Perché l'avvocato dell'Adoc ha dimostrato che durante il periodo fatturato - fuori dalla prescrizione - sono state emesse delle ordinanze del sindaco sulla non potabilità dell'acqua. E quella erogata in quel periodo non va pagata del tutto (si può pensare, per esempio, ai casi di Pula e Iglesias di questi giorni). Si deve versare solo il 50 per cento. Ma, come dimostrato dall'associazione dei consumatori, questa metà deve essere calcolata sulla base del consumo reale, non di quello presunto. Quindi Abbanoa, oltre a dover erogare un servizio di qualità, con acqua utilizzabile, deve anche dimostrare quanti sono esattamente i metri cubi usciti dai rubinetti dei consumatori. Poco conta che il sardo possa effettuare l'autolettura, stabilisce il giudice: Abbanoa ha un obbligo.
LA REPLICA. A stretto giro di posta arriva la replica di Abbanoa: "La sentenza del giudice di pace di Nuoro a proposito di un utente di Tortolì, che non fa giurisprudenza ma si applica ai casi singoli (esistono sentenze del Giudice di Pace sempre di Nuoro che affermano il contrario rispetto a quanto sarebbe riportato in questo provvedimento ancora non in possesso di Abbanoa), non deve generare un allarme tra i clienti (la stragrande maggioranza) in regola con i pagamenti. L'ingiunzione fiscale va a colpire chi, in debito da svariati anni, non corrisponde quanto dovuto pur avendo usufruito del servizio idrico (potabilizzazione, distribuzione e depurazione degli scarichi), clienti che Abbanoa non riesce a raggiungere in altro modo".
"Essendo lo strumento dell’ingiunzione fiscale autorizzato dallo stesso Ministero - precisa il gestore, ricordando come sul provvedimento del ministero dell'Economia si sia già favorevolmente espresso il Tar lo scorso 20 aprile 2016 - Abbanoa si limita ad applicare la legge, che fa valere solo in caso di clienti morosi. L'ingiunzione fiscale permette di recuperare il dovuto ed è uno strumento verso il quale è possibile far opposizione: i clienti hanno infatti 30 giorni per presentare una contestazione"
"Per quanto riguarda invece la non potabilità - prosegue la nota - sono da escludere eventuali “sconti” o “rimborsi”. Abbanoa non ha alcuna competenza sulla determinazione delle tariffe che dipendono a livello nazionale da quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, gas e servizi idrici Aeegsi e a livello regionale dell’Ente di governo d’ambito Egas. Il vigente metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di costo del servizio e la relativa tariffa - conclude Abbanoa - non fa riferimento alla 'qualità della risorsa idrica', ma fortunatamente serve a coprire gli investimenti da attuare per rendere efficiente il servizio oltre che i costi di gestione".