CAGLIARI. Parchi e giardini pubblici chiusi. La bici si potrà usare solo per spostamenti di lavoro. Chiusura dei bar nelle aree di servizio di tutta la rete stradale regionale. Tutto chiuso la domenica, salvo farmacie e parafarmacie: stop anche ai market. A fare la spesa si potrà andare solo una volta al giorno e sarà permesso a una persona per famiglia. Per i bisogni del cane si avrà un raggio d'azione di massimo 200 metri dalla propria abitazione. Mentre sarà consentito, sempre una volta al giorno e a una sola persona per famiglia, prendersi cura di orti e vigne anche se non "professionali". I Comuni saranno obbligati a sanificare le strade. Sui mezzi di trasporto pubblico la capienza viene ridotta al 40%. Gli apparecchi da gioco nelle tabaccheria devono essere spenti. E non ci si potrà muovere "per rientro al proprio domicilio" tra un comune e l'altro, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono i principali provvedimenti contenuti nella nuova ordinanza sulla quale è stata apposta la firma del presidente della Regione Christian Solinas. Queste le nuove direttive, che imprimono una nuova stretta sui comportamenti e regolano situazioni che erano rimaste in sospeso come quella della cura hobbistica degli orti. Un giro di vite necessario perché, si legge nelle premesse, le precedenti disposizioni "non hanno impedito, o per deliberata violazione delle disposizioni stesse da parte di trasgressori o per la non chiara portata delle stesse, talune occasioni di aggregazione tra persone palesemente idonee a determinate la diffusione del virus".
Ecco le nuove direttive.
- I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.
- L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.
- È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.
- Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.
- Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria residenza o dimora. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, in attualità di coltura e per interventi agronomici non rinviabili.
- E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati e degli edifici pubblici del proprio territorio, con particolare riguardo alle strade prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 ( legge di stabilità 2020 ).
- Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro e La Maddalena comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in vigore, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato per prevenire contatti con i passeggeri e rischi di contagio.
- Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- E’ istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza in corso. Il numero di telefono è notificato con separata comunicazione del Direttore Generale della Presidenza.
- In attuazione dell’art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.
Market chiusi domenica, spesa uno alla volta e sanificazione in strada: nuova stretta della Regione
- Redazione