CAGLIARI. L'articolo 1 del nuovo decreto di Conte prevede che "si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembra mento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". Un po' come "in prossimità della propria abitazione" per l'attività motoria della Fase 1: ci si affida all'indeterminatezza. E questo potrebbe essere un problema per i cittadini e per gli organi preposti al controllo del rispetto delle prescrizioni.
Perché di "congiunti" non esiste una definizione giuridica chiara in alcun testo normativo. Salvo che il codice penale, che parla di "prossimi congiunti" all'articolo 307 che riguarda "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata" per escludere la responsabilità penale di chi ospita un terrorista. E si parla di effetti ai fini dell'applicazione della legge penale, per dire che sono "prossimi congiunti" "gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".
Ma resta il dubbio (sempre che la definizione penale sia valida se rapportata al decreto): chi sono i congiunti non prossimi? L'avvocato cagliaritano Giuseppe Andreozzi prova a dare una risposta.
"Possiamo pensare, ricorrendo al vocabolario, che congiunti sia stato usato come sinonimo di parenti.
E perciò bisogna leggere il codice civile:
Art. 74 codice civile: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"
Art. 75: "Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra."
Art. 76: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite .
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite."
Art. 77: "La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati."
Quindi possiamo considerare parenti ad esempio, anche i cosiddetti cugini di secondo grado (infatti dobbiamo considerare sette gradi, ma tolto lo stipite diventano sei). Ovviamente tra i congiunti bisogna includere il coniuge nonché gli affini, definiti nell'art. 78: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge". Non è chiaro fino a che grado possiamo considerare l'affine come congiunto. Può soccorrere il disposto dell'art. 51 del codice di procedura civile sull'obbligo di astensione del giudice, esteso agli affini fino al quarto grado (ad esempio, i cugini di primo grado).
Ci sono poi le norme e le interpretazioni della giurisprudenza che riconoscono diritti alle famiglie di fatto talvolta e a determinati fini equiparandole a quelle "di diritto".
Ultima avvertenza: gli affini non sono affini tra loro, secondo il noto broccardo latino: "adfines inter se non sunt adfines". Quindi niente incontri fra "concognati", "consuoceri" etc.
Si comprende la fretta, però il governo poteva essere più chiaro nello scrivere questa norma. Per il momento non resta che augurare buon lavoro ai cittadini e alle forze dell'ordine che la dovranno applicare.
- Redazione
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