QUARTU. Si è dovuto aspettare una settimana più del previsto, ma la nuova ordinanza del Comune di Quartu sulla movida notturna è finalmente arrivata. Nel video l'intervista al sindaco Stefano Delunas.
Di seguito il testo integrale firmato nel pomeriggio dal primo cittadino quartese:
"Premesso che l'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna con
Determinazione prot. n. 19435, rep. n. 707, dell'11.04.2017, recante la "Ordinanza Balneare 2017 -
Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo", ha espressamente previsto:
- all'art. 1, che "a) La stagione balneare è compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 ed è suddivisa
in Stagione balneare estiva e Stagione balneare invernale - Mare d'inverno; a.1) La Stagione balneare estiva
è compresa tra il 15 aprile ed il 31 ottobre 2017 per elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di
intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato
con apposite Ordinanze dai Comuni territorialmente competenti; a.2) Il rimanente periodo corrisponde alla
Stagione balneare invernale - Mare d'inverno";
- all'art. 3, che "sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato... j) utilizzare
apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato
disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del Sindaco territorialmente competente; k)
organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e
nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia,
attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente";
CONSIDERATO che è dovere di questa Amministrazione regolare, sotto questi profili, le forme ed i modi di
svolgimento delle attività condotte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati sulle
aree demaniali marittime (chioschi), nel rispetto ed in applicazione del quadro normativo e regolamentare
di riferimento, e precisamente, fra gli altri:
VISTI i precetti previsti dalla Costituzione Italiana di cui agli artt. 3, 41, 42 e relativi commi di riferimento
che si riportano:
- l'art. 3, "(c.1) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (c.2)
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
- l'art. 41, "(c.1) l'iniziativa economica privata è libera. (c.2) non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (c.3) la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali";
- l'art. 42, c. 2, "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti";
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) di cui agli artt. 68, 69,72 e relativi
commi di riferimento che di seguito si riportano:
- l'art. 68, c.1, "senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri
simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche
di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno
di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o
ufficio analogo";
- l'art. 69, "senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche
temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali,
gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di
200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo
sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";
- l'art. 71, "le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono
valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati";
VISTO il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) e nello specifico l’art. 116 e relativi
commi di riferimento che di seguito si riportano:
- l'art. 116, " (c.1) per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La
domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e
il periodo delle rappresentazioni... (c.3) la licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni
o di trattenimenti di una sola specie"
CONSIDERATE le Norme in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990), ed in particolare gli artt.
19 e 19 bis ed i relativi commi di riferimento che di seguito si riportano :
- l'art. 19, rubricato "Segnalazione certificata di inizio attività - Scia", " (c.1) ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché
di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo
della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione. (c.2) L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di
cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. (c.3) L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa
vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le
misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste
ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si
intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la
tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o
difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica
l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli
effetti della sospensione eventualmente adottata ...
(c.6) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni";
- l'art. 19 bis, rubricato "Concentrazione dei regimi amministrativi", "(c.1) sul sito istituzionale di
ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA,
anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al
solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. (c.2) se per lo svolgimento di
un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche,
l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la
trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro
competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la
presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis,
di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti";
VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) e nello specifico gli artt. 2,6,14 che di
seguito si riportano con i riferimento ai commi:
- l'art. 2, c. 1, "ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento acustico: l'introduzione di
rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed
alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi; ... c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite
agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; ... e) valori limite di emissione: il valore
massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa; f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”;
- l'art. 6, c. 1, "sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a)
la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); ... d) il
controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) , del rispetto della normativa per la
tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e)
l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico; ... g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di
cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni
indicate dal comune stesso";
- l'art. 14, c. 2, "il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: ... c)
della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; ... dbis)
dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in
applicazione della presente legge";
VISTA altresì la L.R. n°24/2016 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, di cui si riportano gli artt. 31,37 ed i relativi commi di riferimento:
- l’art. 31, c. 3, “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, nel corso del procedimento unico è
vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di
assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva
dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.”
- l’art. 37, c. 1 “Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 è escluso quando la verifica di
conformità della dichiarazione auto certificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica
amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai
vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della
salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea
impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.”
- l’art. 37, c. 2 “Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo
33, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990,
trasmette per via telematica la dichiarazione auto certificativa con i relativi allegati alle pubbliche
amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza
di servizi nei termini di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.”
CONSIDERATA anche la Deliberazione G.R. n°11/14 del 28/02/2017, Direttive in materia di sportello unico
per le attività produttive e per l’edilizia - Suape - di cui si riportano gli estremi dell’allegato:
- All. B, 11/14 – Ricognizione regimi amministrativi “n°252.e – Svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, in
deroga ai valori limite” – Regime ex L.R. n°24/2016.
CONSIDERATA altresì la Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
e nello specifico l’art. 2, c.2 che di seguito si riporta:
- l'art. 2, c. 2, "i valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, che
così li definisce:
Allegato 2 - Tabella B
Valori Limite di Emissione - LEQ IN DB(A)
(Art. 2)
Classi di Destinazione d'Uso del Territorio Tempi di riferimento
Diurno
(06:00 - 22:00)
Notturno
(22:00 - 06:00)
I. Aree Particolarmente Protette 45 35
II. Aree Prevalentemente Residenziali 50 40
III. Aree di Tipo Misto 55 45
IV. Aree di Intensa Attività Umana 60 50
V. Aree Prevalentemente Industriali 65 55
VI. Aree Esclusivamente Industriali 65 65
VISTO anche il Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi di cui al
d.P.C.M. 16.04.1999) ed in modo particolare l’art. 2 ed i relativi commi di riferimento che di seguito si
riportano :
- l'art. 2, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi; b) 103 dB (A) LASmax, a
decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; c) 102 dB (A) LASmax a decorrere
da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; d) 95 dB (A) LAcq a decorrere dal 1°
giugno 1999, limit"(c.1) fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed
abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, ... all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di
pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq, definiti dal decreto 16
marzo 1998 del Ministro dell'ambiente... sono i seguenti: a) 105 dB (A) LASmax, a decorrere dal 1° giugno
1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi. (c.2) i valori di cui al
comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al
pubblico";
CONSIDERATO anche il Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese di cui al d.P.R. 227/2011 ed in modo particolare l’art. 4 ed i relativi
commi di riferimento che si riportano :
- l'art. 4, (c.1) “sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta
eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche,
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione
sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In
tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. (c.2) per le attività diverse
da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento
di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato,
ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8,
commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
VISTE altresì le Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale (c.d. Decreto Bersani, D.L. 223/2006,
conv. con mm. in L. 248/2006) ed in particolare l’art.3 e relativi commi di riferimento che si riportano :
- l'art. 3, c.1, "ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... d-bis) il rispetto
degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio";
CONSIDERATE anche le Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione (D.L. 117/2007, conv. con mm. in L. 160/2007) e l’art 6 e relativi commi di
riferimento che si riportano:
- l'art. 6, (c.2) “i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo
dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o
altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande
alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal
questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza ... (c.2-ter) I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis
non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella
notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 14 e il 15 agosto. (c.2-quater) i titolari e i gestori
dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno
un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o
elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo
l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle
che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. (c.2-quin-quies) i titolari e i gestori di stabilimenti
balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante,
congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto
della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque
non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo
svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per
lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. (c.3) L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-
bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai
commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo
la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200";
VISTA la Disciplina generale delle attività commerciali (L.R. 5/2006) e gli artt. 22,23,29 e 35 ed i commi di
riferimento che si riportano:
- l'art. 22, (c.2) " al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla
popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore
funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più
equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e
dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere
generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle
autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico ... (c.4) Il comma 2
non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e
bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco,
locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in
tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso
ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande
non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e
logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie
utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione,
esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata
esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce
attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia";
- l'art. 23, c. 3, "il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non
superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento";
- l'art. 28, c.1) " fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le
autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed
impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché
all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società. (c.2) Le stesse autorizzazioni di cui al
comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza
e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza
l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
(c.3) Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto
di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza,
prevenzione incendi e di inquinamento acustico";
- l'art. 35,c.2) " chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000 ... (c.5) in caso di recidiva gli
importi sono raddoppiati. (c.6) Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal Comune nel quale
sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai
pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento... (c.10) In ogni caso è
ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione
amministrativa richiesta";
VERIFICATE anche le Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d.
Salva Italia, D.L. 201/2011, conv. con mm. in L. 214/2011 e relativi commi di riferimento che si riportano:
- l'art. 34, c.1) "( le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117,
comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai
consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio
nazionale... (c.4) L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione
l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità... (c.6) Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio
di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo
amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa";
RITENUTO
pertanto, che nel rispetto ed in applicazione del sopra richiamato quadro normativo e regolamentare
questa Amministrazione debba perseguire, in via diretta e/o mediante segnalazione o attivazione dei
relativi procedimenti sanzionatori presso le competenti Autorità, ogni violazione di legge, nonché allo
stesso modo qualsivoglia applicazione elusiva e/o comunque perpetrata in frode alla legge medesima, se ed
in quanto concretamente idonea a pregiudicare l'interesse generale alla salvaguardia dell'ambiente, della
pubblica sicurezza, della libera concorrenza e dello sviluppo economico e sociale della collettività (con
particolare riferimento ad ogni eventuale abuso degli strumenti di semplificazione amministrativa, pur
consentiti dal Legislatore, specie se realizzato al solo fine del rispetto formale delle norme, della
posposizione dello svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione e per l'esercizio, invero, di
attività affatto contrarie al dettato della legge ed ai valori ed agli interessi generali testé richiamati);
RESO NOTO che, viceversa, sarà cura e compito dell'Amministrazione la promozione di ogni opportuna
forma di collaborazione con tutti i soggetti interessati che agiscano nel rispetto della legge e dell'interesse
generale, nonché la promozione di forme di cooperazione fra gli stessi, per avviare tempestivamente una
corretta e leale interlocuzione istituzionale diretta allo studio, alla predisposizione ed alla realizzazione di
qualsiasi iniziativa risulti idonea a garantire lo sviluppo dell'intera area del Litorale di Quartu S.Elena;
DATO ATTO che gli utilizzatori degli impianti di diffusione sonora dovranno preventivamente presentare
all'Amministrazione una relazione di valutazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico abilitato ed
iscritto nell'apposito Registro Regionale.
RAVVISATO che negli orari in cui è autorizzato l'utilizzo di apparecchi di emissione sonora dovranno
comunque essere rispettati i limiti previsti nel Piano Comunale di Classificazione Acustica richiamato in
premessa in relazione all'ubicazione dell'esercizio nelle diverse zone del territorio comunale oggetto di
classificazione. In caso di accertate violazioni alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni vigenti in
materia.
RICHIAMATE tutte le precedenti Ordinanze:
Ordinanza sindacale n. 23 del 09.05.2006;
Ordinanza sindacale n. 41 dell'11.08.2006;
Ordinanza sindacale n. 52 dell'11.10.2006;
Ordinanza sindacale n. 19 dell'11.05.2007;
Ordinanza sindacale n. 66 del 10.08.2012 (previa nota prot. n. 669 del 04.01.2012);
ed, infine, l’Ordinanza sindacale n. 46 del 12.08.2015;
RICHIAMATA altresì la Delibera C.C. n. 44 del 03.05.2011, con la quale l'Amministrazione ha adottato il
Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Quartu Sant'Elena e nello specifico le Tavole D
03-1 e la D 03-2;
VISTI infine, gli artt. 1 ss., L. 689/1981, che disciplinano in via generale i procedimenti di applicazione delle
sanzioni amministrative e l'art. 50, d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
1. Per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, negli esercizi di vendita e somministrazione di
alimenti e bevande ubicati nelle aree demaniali marittime (chioschi) è fatto divieto utilizzare
qualsiasi apparecchio di diffusione sonora, nei seguenti orari:
a.) - per la Stagione balneare estiva, e cioè dal 15 aprile al 31 ottobre,
- dalle ore 01:00 a.m. alle ore 08:00 a.m.;
b.) - per la Stagione balneare invernale – Mare d’inverno, e cioè dal 1° novembre al 14 aprile,
- dalle ore 01:00 a.m. alle ore 08:00 a.m.
2. Viene fatta salva l’orario di chiusura degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande
già regolamentata dalla normativa nazionale.
3. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e rende nulle le precedenti emanate e in contrasto
con la stessa.
4. Il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale, al quale è
tempestivamente trasmessa per l'immediata esecuzione, per l'applicazione e per la vigilanza sul rispetto
delle sue disposizioni"