CAGLIARI. Ordinanze, divieti di accesso, di balneazione, di approdo: tutti provvedimenti adottati tra Punta della Torre e Punta di Cala Piombo, nello splendido litorale di Teulada, dalla Guardia costiera su richiesta del Comando militare autonomo della Sardegna. Non solo durante le esercitazioni ma anche nei periodi successivi - pure estivi: così hanno pesantemente danneggiato l'attività del Teulada Charter, una società proprietaria di 22 gommoni e di 2 imbarcazioni da diporto (catamarano a vela e monoscafo a vela). Imbarcazioni che non potevano uscire in mare perché i militari lo vietavano. Così niente turisti. Quindi niente guadagno per la società. Che adesso ha vinto al Tar contro la Difesa, che non voleva concedere gli indennizzi chiesti dai titolari Luigi Selis, Roberto Selis, Alessandro Selis e Silvia Daniela Graziani. Invece quei soldi dono dovuti.
Il Comando militare sosteneva che il riconoscimento dei danni potesse essere legato solo ai periodi di interdizione imposti dalle esercitazioni. Ma quegli specchi d'acqua poi sono diventati inaccessibili anche durante il periodo estivo per consentirne la bonifica dagli ordigni lanciati durante i giochi di guerra. E la stagione di lavoro, per chi vive di turismo, si è accorciata: i gommoni non potevano viaggiare, se non in alto mare. I titolari della società hanno presentato ricorso. E il Tar ha stabilito che "è pacifico (è lo è anche per il Collegio), che l'indennizzabilità per lo sgombero di specchi acquei trovi il proprio fondamento nelle previsioni dell'art. 332 d.lgs. n. 66/2010, rubricato “limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari”. E le ordinanze contestate sono state espressamente e testualmente adottate ai sensi di tale disposizione, per la semplice e intuitiva ragione che le attività di ripristino ambientale e di bonifica sono attuate in ragione delle esercitazioni militari. Il Collegio non può che condividere quel che viene affermato nella memoria dei ricorrenti e cioè che non sarebbe comprensibile perché il pregiudizio determinato dall'imposto sgombero dovrebbe essere indennizzabile solo in relazione ai periodi in cui materialmente “si spara” e non anche a quelli in cui gli ordigni sparati vengono raccolti e le aree bonificate".