CAGLIARI. Aumenti di stipendio in vista per i sindaci. Ma non per quelli sardi. La beffa per le fasce tricolore che guidano i comuni da questa parte del Tirreno è contenuta nella legge di Bilancio approvata dal consiglio dei ministri. Si prevede, all'articolo 146, che l'indennità di funzione dei primi cittadini "può essere incrementata, in misura graduale per ciascuno degli anni 2022, 2023 e in misura permanente a decorrere dall'anno 2024, sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni". Ma non vale per tutti: l'ambito di applicazione è quello delle regioni a statuto ordinario. In quelle speciali, serve una legge regionale. Che la Sardegna non ha. Quindi: o si emenda il testo, durante l'0iter parlamentare, o oltre 370 sindaci sardi saranno i reietti della categoria.
Anci Sardegna, spiega il presidente Emiliano Deiana, "ha già chiesto ad Anci di intervenire con forza per correggere in Parlamento questa stortura che discrimina - sostanzialmente - solo i sindaci e gli amministratori sardi in quanto gli unici a non avere una normativa regionale ad hoc e a dipendere, rispetto agli aspetti finanziari, dallo Stato non avendo mai proceduto alla regionalizzazione della finanza locale"
Deiana chiede che "tutti i gruppi parlamentari intervengano a correggere questa evidente stortura giuridica che inserisce elementi discriminanti nel sistema: formalmente siamo in una Regione a Statuto Speciale, ma ai sindaci sardi si applicano le norme indennitarie previste dalle norme nazionali".
Ecco la tabella degli aumenti previsti: 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; del 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; del 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; del 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; del 30 per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; del 29 per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; del 22 per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e del 16 per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.