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Quartu, respinto il ricorso contro il bando per l'appalto dei rifiuti

DiffQuartu

 

QUARTU.  Il Tar  ha respinto il ricorso proposto da Etambiente Spa contro il Comune di Quartu  per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento settennale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.  .La   sentenza riprende le motivazioni già espresse dal Collegio con cui era stata rigettata la domanda in sede cautelare da parte del ricorrente. Si affermava: 

 

1) la presa d’atto da parte del Collegio del deposito di documenti forniti dall’ amministrazione in data 4 agosto 2020, in cui sono stati forniti chiarimenti “su aspetti essenziali (e dirimenti) delle questioni sollevate dal ricorrente”

2) che “i mezzi, evidentemente, devono essere in disponibilità della ditta appaltatrice come ben sottolineato dalla difesa del Comune”

La sentenza attuale conferma dunque  l’orientamento già espresso in sede cautelare con ulteriori precisazioni, nell’ordine: 

-In merito alla supposta illegittimità del capitolato speciale d’appalto, il quale conterrebbe “prescrizioni tali da rendere eccessivamente gravosa la partecipazione del ricorrente laddove imporrebbe la proprietà di un parco mezzi rilevante da possedersi necessariamente sin dal momento dell’avvio del servizio”, il Giudice Amministrativo osserva che: l’appaltatore deve “disporre” dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi (art. 19 del Capitolato speciale d’appalto).  E’ del tutto evidente che ciò che si richiede è la disponibilità  dei mezzi e non la proprietà degli stessi.

-La ricorrente lamentava inoltre il fatto che il Comune di Quartu avesse omesso di individuare l’area comunale da destinare all’ubicazione del Centro di Raccolta comunale. In merito a tale punto si sottolinea come “Nella memoria depositata il 3 agosto 2020 la difesa del Comune aveva già chiarito il refuso contenuto nel capitolato speciale d’appalto. E’ stato depositato un chiarimento della stazione appaltante”: chiarimento pienamente ammissibile in quanto “si è trattato della correzione di un evidente refuso che non ha in alcun modo alterato la par condicio tra i potenziali concorrenti”.

- La tesi dell’incongruità  dell’ importo a base d’asta che a dire della ricorrente sarebbe stato quantificato “senza che venissero conteggiate numerose voci di costo a fronte di un sostanziale incremento dei servizi richiesti” rappresenta a parere del  Giudice Amministrativo “una serie di ricostruzioni, del tutto opinabili” , da parte della ricorrente. Non vi è alcuna dimostrazione che anche una sola delle clausole facenti parte degli atti predisposti dalla Stazione appaltante avrebbe potuto impedire alla ricorrente di presentare l’offerta.  In premessa il Giudice aveva richiamato la consolidata giurisprudenza che ritiene le valutazioni tecniche, incluse quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, come “espressione della discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo”

-Infine: in merito all’ultimo motivo di ricorso la sentenza afferma che “le contestazioni della ricorrente sulla clausola sociale, ancora una volta, descrivono una situazione che è ben lungi dall’impedire la partecipazione alla gara. E’ noto ce la clausola sociale non comporta un onere di integrale assunzione del personale già dipendente. Essa non può avere un’applicazione rigida, in quanto l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva”.

Il ricorso è stato pertanto respinto in quanto infondato.

La sentenza è corredata in chiusura da un’ulteriore osservazione sulla legittima scelta della ricorrente di non partecipare alla gara, “ma che non è tramutabile in un’azione di annullamento di atti perfettamente legittimi”. Il Giudice ha inteso richiamare così la regola generale per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima.

La difesa del Comune è stata seguita dall’avvocato Luisa Giua Marassi.