QUARTU. "Massima trasparenza da parte del Comune" nella gestione delle procedure per la realizzazione di un supermercato a Quartello, tanto che da via Eligio Porcu arriva l'annuncio: impugneremo al Consiglio di Stato la sentenza del Tar che boccia la costruzione. Ecco la nota del municipio di Quartu.
"Le delibere adottate mirano a un’amministrazione della cosa pubblica improntata - come ha sempre fatto la Giunta fin dal suo insediamento - alla massima legalità. Sebbene tale giudizio abbia segno diametralmente opposto a precedente pronunciamento del 2014 (sentenza n. 32), il procedimento si è svolto infatti all’insegna dell’assoluta trasparenza.
L’Amministrazione si trova a gestire ogni anno migliaia di provvedimenti, che necessitano tutti di essere studiati in modo molto accurato. Può anche accadere che l’interpretazione della normativa da parte del Comune possa divergere rispetto a quella dei giudici. Questo, però, non significa affatto che la correttezza degli atti amministrativi possa essere messa in discussione, tanto è vero che, tornando al caso specifico, la sentenza del Tar non contesta nel merito il procedimento del Servizio Urbanistica.
Ciò non è accaduto proprio perché la gestione del procedimento è stata portata avanti nel totale rispetto delle regole amministrative. È stata infatti convocata una Conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato tutte le parti interessate. Di misterioso, casomai, c’è il motivo per cui coloro i quali non si sono espressi durante il procedimento - dunque esattamente nella sede in cui ciò era richiesto - dopo aver taciuto hanno deciso di presentare ricorso. In ogni caso è indiscutibile che l’iter procedurale sia stato documentato e certificato.
È inoltre di pubblico dominio quanto stabilito dall’altra citata sentenza del Tar, la n. 32 del 2014, la quale certifica la legittimità della concessione 68476 del 2012 l’illegittimità dell’avvio del procedimento di annullamento della concessione 142/2009, tutte riferite al cosiddetto ‘ecomostro’ che sarebbe dovuto sorgere a Quartello al posto della molto più contenuta media struttura di vendita oggetto della sentenza del 2019. Ciò indiscutibilmente conferma che la costruzione della struttura commerciale è una scelta compatibile con la normativa che rientra tra le opzioni a disposizione della ditta proprietaria dell’immobile.
La correttezza del procedimento è inoltre in qualche modo desumibile anche dal fatto che il Tar non condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, bensì le compensa, confermando la complessità del caso: è una situazione non evidente, non univoca, quindi tale da poter suscitare interpretazioni di segno diverso. Diversa la tesi sostenuta nel 2014 laddove il Tar condannava invece la controparte al pagamento delle spese di giudizio e legali.
La stessa sentenza del Tar, peraltro, dà atto che il decreto attuativo che introduce i nuovi limiti è entrato in vigore nel luglio 2018, quindi dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Pertanto, recita testualmente la sentenza, “non è applicabile alla vicenda in esame” e in ogni caso tale provvedimento in alcun modo può essere utilizzato per ‘giudicare’ un provvedimento amministrativo precedente.
La validità del procedimento dell’Ente è infine confermata dal fatto che la costruzione della media struttura di vendita non viola alcuna disposizione tra quelle contenute nel Piano di Lottizzazione, nel Programma di Fabbricazione, nel Piano Urbanistico Comunale e nel Regolamento Edilizio del Comune di Quartu S. Elena.
In conclusione si ricorda che, quando non si tratta di casi di sospensiva, il Comune da prassi attende la notifica della data dell’udienza e immediatamente nomina un legale a tutela della propria posizione. Nel caso specifico, la Giunta aveva già deliberato da marzo di costituirsi, cosa che non si è poi concretizzata esclusivamente in quanto il Servizio Contenzioso non ha potuto individuare il legale per la difesa dinanzi al Tar in attesa della notifica dell’udienza. Tuttavia sono stati già approntati gli atti finalizzati a proporre impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato. In quella sede l’Ente avrà la possibilità di dimostrare la correttezza dell’atto amministrativo. Sussistono infatti fondate ragioni in relazione alla sostenibilità e legittimità sotto il profilo urbanistico e amministrativo del provvedimento alla data odierna annullato.