CAGLIARI. Progetto Sardegna, il movimento politico creato da Renato Soru, ha consegnato ieri a tutti i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale un'articolata proposta di modifica del disegno di legge 15 - relativo allo stop di 18 mesi alla creazione di impianti di energia rinnovabile - sostanziata attraverso 18 emendamenti. È tutto scritto in un documento con delle proposte il cui obiettivo è quello di "evitare che la legge si limiti a disciplinare l'emergenza, ma diventi strumento organico per il governo complessivo della produzione di energia da fonti rinnovabili, portando immediatamente nel confronto con lo Stato la forza dei principi costituzionali e dei poteri dello Statuto", si legge.
Nella lettera ai capigruppo, nel dettaglio, Progetto Sardegna descrive gli emendamenti proposti come "la sintesi delle discussioni promosse negli ultimi mesi dal nostro movimento che raccolgono i contributi di associazioni, esperti e altri portatori d’interesse in materia di transizione energetica giusta e sostenibile".
"Condividiamo tutti l’obiettivo che la necessaria transizione energetica non diventi l’ennesima occasione di sfruttamento coloniale delle risorse della nostra Regione senza vantaggi ma con il rischio di una devastazione irreversibile del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, precludendo ogni effettiva possibilità di sviluppo per il futuro", scrive il movimento di Soru, "Per tale motivo proponiamo che il disegno di legge in discussione non debba limitarsi unicamente all’emergenza ma debba contenere una visione complessiva del governo della produzione di energia da fonti rinnovabili, che tenga innanzitutto conto dell’effettive necessità energetiche della comunità sarda e sia capace di garantire effettivi vantaggi per la stessa, quali la riduzione dei costi energetiche per le famiglie e le imprese e l’intera pubblica amministrazione. Altrettanto riteniamo importante rafforzare il disegno di legge con l’esercizio dei poteri derivanti dalla nostra specialità regionale, in particolar modo, dall’art. 4 sulla competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica e dall’art.5, sulla facoltà di adattare le leggi della Repubblica alle particolari esigenze della Regione, attraverso la presentazione immediata al governo di un’apposita norma di attuazione".
Secondo Progetto Sardegna "senza tali modifiche il testo in discussione rischia di rispondere unicamente ad esigenze di comunicazione senza alcuna possibilità di fermare la devastazione in atto e governare, a favore della comunità sarda, la grande opportunità della transizione energetica. Purtroppo non ci paiono di buon auspicio le dichiarazioni della Presidente sull’impossibilità di emendare il testo presentato ma confidiamo nella lungimiranza del Consiglio regionale che resta il luogo del confronto, del dialogo e del recepimento delle istanze della comunità sarda".
Ecco il testo integrale degli emendamenti:
EMENDAMENTI ALL’ART. 1
- EMENDAMENTO 1.1
Al l’art. 1 comma 1 dopo le parole “La presente legge reca” aggiungere il seguente periodo:
a) norme generali e di inquadramento organico degli impianti di produzione, distribuzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili atte a favorire una transizione energetica giusta con l’abbandono dell’utilizzo di fonti fossili secondo gli obbiettivi previsti dalle norme europee e nazionali. - EMENDAMENTO 1.2
All’art. 1 comma 1, al primo periodo davanti alle parole “norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente “ aggiungere “b)”. - EMENDAMENTO 1.3
All’art 1 comma 1 dopo le parole “ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione” aggiungere “distribuzione”. - EMENDAMENTO 1.4
All’art. 1 comma 1 dopo le parole “ in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna)” aggiungere “e nel rispetto della facoltà della Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna)”, di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica ai sensi dell’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna)”. - EMENDAMENTO 1.5
Dopo il comma 2 dell’art. 1 inserire il comma 2 formulato come segue : “3.Per le finalità di cui al comma 1, lett. a, la presente legge detta disposizioni atte alla predisposizione della norma di attuazione dell’art. 4, primo comma, lett. e (produzione e distribuzione dell’energia elettrica) dello Statuto, al fine di specificare l’esatta ripartizione delle competenze tra Stato e Regione”. - EMENDAMENTO 1.6
All’art.1 comma 3 aggiungere dopo le parole “Per le finalità di cui al comma 1” le parole, “lett b) “ - EMENDAMENTO 1.7
Dopo l’articolo 1 inserire l’articolo 1 bis formulato come segue: - 1 bis - Norma di attuazione dello Statuto
- La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 56 primo comma della Legge costituzionale 3 del 1948, propone, attraverso i propri rappresentanti in seno alla Commissione paritetica, una norma di attuazione dell’art. 4 lettera e) dello Statuto (Legge costituzionale 3/1948) della Regione Autonoma della Sardegna. La proposta della Giunta Regionale, si articola secondo i principi che seguono:
- lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna esercitano le rispettive funzioni legislative in materia di produzione e distribuzione dell’energia in armonia tra loro, nel rispetto dei comuni obiettivi di sicurezza ambientale e della transizione energetica e di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.
- Lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna stabiliscono d’intesa tra loro i livelli di energia rinnovabile da produrre in ambito regionale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno della comunità regionale per la piena transizione energetica, della condizione d’insularità che determina l’esclusione della Sardegna dalle grandi reti infrastrutturali nazionali ed europee e della conseguente difficoltà all’esportazione di energia elettrica prodotta in esubero rispetto al fabbisogno regionale.
- La Regione Sardegna individua i luoghi in cui installare gli impianti nel territorio regionali e gli impianti di produzione eolico off-shore, fino a concorrenza dei livelli produttivi previsti e ne rilascia le relative autorizzazioni.
- Nello stabilire i livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna tengono conto di un attento bilanciamento dei diversi obiettivi di tutela di cui all’art. 9 della Costituzione, in particolare delle peculiari caratteristiche del paesaggio e della straordinaria presenza, diffusa in tutto il territorio della Regione, di beni archeologici e culturali. Particolare attenzione dovrà essere posta per la salvaguardia del patrimonio archeologico delle domus de janas e dei nuraghi, testimonianza unica della civiltà nuragica, per la quale sono in corso le procedure per il riconoscimento come patrimonio dell’umanità.
- Ai sensi dell’art. 43 della Costituzione la Regione riserva, ai fini di pubblica utilità e di interesse generale, una quota parte pari ad almeno un terzo della potenza di impianti di energia rinnovabile da installare, come previsto dal successivo articolo 1 quarter.
- La Regione Autonoma della Sardegna può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, per incentivare la diffusione della produzione di energie innovabili.
- EMENDAMENTO 1.8
- Dopo l’articolo 1 bis inserire l’articolo 1 ter formulato come segue.
- Art. 1 ter - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Capacità massima installabile
- Ai sensi dell’art 5 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, l’obiettivo di 6,2 GWp di installazioni di nuovi impianti, di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto interministeriale, adottato in attuazione dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs 199/2021, deve intendersi come limite massimo tenuto conto, in particolare:
- della situazione di insularità della Regione Sardegna e della sua esclusione dalle grandi reti infrastrutturali nazionali ed europee;
- della oggettiva difficoltà all’esportazione di energia elettrica prodotta in esubero rispetto al fabbisogno della
- comunità regionale per la piena transizione energetica per i consumi elettrici;
- delle peculiari caratteristiche del paesaggio e della straordinaria presenza, diffusa in tutto il territorio della Regione, del patrimonio archeologico delle domus de janas e dei nuraghi, testimonianza unica di una civiltà protagonista della storia del mediterraneo, per la quale sono in corso le procedure per il riconoscimento come patrimonio dell’umanità, e la cui tutela e valorizzazione è al centro del Piano Regionale di Sviluppo.
- EMENDAMENTO 1.9
- Dopo l’articolo 1 ter inserire l’articolo 1 quater formulato come segue:
- Art. 1 quater - Riserva ai fini di utilità pubblica
- Ai sensi dell’art. 43 della Costituzione la Regione autonoma della Sardegna riserva ai fini di pubblica utilità e di interesse generale uno quota parte pari ad almeno un terzo della potenza degli impianti di energia rinnovabile da installare al fine di perseguire le finalità di soddisfare le necessità energetiche dell’intero sistema pubblico:
- Soddisfare le esigenze energetiche del sistema idrico integrato con lo scopo della riduzione dei costi dell’acqua per l’uso civile, agricolo e industriale.
- Ridurre i costi della energia destinata agli usi civili, anche attraverso il sostegno alle comunità energetiche locali e territoriali.
- Ridurre i costi dell’energia destinata al sistema produttivo regionale e al miglioramento della
- competitività.
- EMENDAMENTO 1.10
- Dopo l’articolo 1 quater inserire l’articolo 1 quinquies formulato come segue.
- Art. 1 quinquies - Ente sardo per l’energia (ESE)
- La Regione riconosce l’energia prodotta in Sardegna da fonti rinnovabili, quale patrimonio da promuovere e tutelare, in quanto risorsa di alto valore ambientale ed economico; considera altresì l’accesso diffuso e sostenibile a queste fonti di energia quale diritto individuale e collettivo dei cittadini della Sardegna. A tal fine la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale un disegno di legge per costituire l’Ente Sardo Energia (ESE), quale ente strumentale, con lo scopo di realizzare, condurre e gestire impianti di produzione energetica nell’ambito del territorio della Sardegna. Il DdL della Giunta dovrà prevedere che l’Ente Sardo Energia (ESE) abbia personalità giuridica di diritto pubblico, sia dotato di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sia sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). L’Ente subentrerà nella gestione di tutti gli impianti di produzione da energie rinnovabili di proprietà regionale, anche se affidati ad altri enti o agenzie, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario di questi ultimi. Dovrà inoltre prevedere anche un organo di governo, costituito da un Consiglio d’amministrazione composto da tre profili in possesso di alta qualificazione ed esperienza in materia di produzione e distribuzione di energia, di gestione di servizi pubblici e multi-utility, di cui, due nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzioni di Presidente e uno nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali.
EMENDAMENTI ALL’ART. 2
- EMENDAMENTO 2.1
- Al comma 1 primo capoverso dopo “nonché” sostituire il periodo “dell'aggiornamento, adeguamento e completamento” con “dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale delle zone interne”.
- EMENDAMENTO 2.2
- Al comma 1 primo capoverso dopo le parole “per un periodo non superiore a” sostituire “18 mesi” con “12 mesi”.
- EMENDAMENTO 2.3
- Al comma 1, lettera l dopo le parole “fonti rinnovabili realizzati” eliminare il periodo “o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge”.
- EMENDAMENTO 2.4
- Al comma 3, lettera b dopo “manutenzione ordinaria” aggiungere “e” e dopo “straordinaria” eliminare “e di revamping”.
- EMENDAMENTO 2.5
- Al comma 4, primo capoverso eliminare il periodo “Ai fini di cui al comma 1 e per adeguare contestualmente i suoi contenuti all'approvazione della legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021” e dopo la “Giunta regionale adotta” eliminare “l'aggiornamento al”. Dopo “il Piano paesaggistico regionale” aggiungere “delle zone interne”. Dopo “entro” sostituire “18 mesi” con “12 mesi”.
- EMENDAMENTO 2.6
- Al comma 4, primo capoverso dopo le parole “entrata in vigore della presente legge” aggiungere “ Entro lo stesso termine la Giunta Regionale adotta la legge regionale sulle aree idonee, in coerenza con il Piano Paesaggistico”.
- EMENDAMENTO 2.7
- Al comma 4, alla fine del primo capoverso eliminare il periodo che segue “Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006)”.
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