TEMPIO. La sospensione era illegittima, la dottoressa no vax deve essere reintegrata e la Asl deve pagarle anche tutti gli stipendi non percepiti dal momento della cacciata fino a quello del rientro in ospedale. Anche con gli interessi.
Lo ha stabilito con ordinanza il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, decidendo sul ricorso del medico di un pronto soccorso gallurese (non pubblichiamo nome e ospedale per ragioni di privacy): madre di 4 figli, con il marito dipendente di un'azienda del settore del sughero in crisi, il 26 aprile era stata sospesa dal lavoro e dall'ordine perché aveva rifiutato la vaccinazione obbligatoria per il personale della sanità.
La dottoressa, per far valere le proprie ragioni, si è rivolta all'avvocato sassarese Liliana Pintus, che ha portato a casa una vittoria su tutta la linea.
Nel provvedimento si legge che la dottoressa aveva contratto il Covid il 22 gennaio, risultando negativizzata il 9 febbraio, ed è tornata al lavoro. Davanti alle pressioni del sistema sanitario e dell'ordine, ha chiesto di essere delegata ad altre mansioni o messa in ferie, visto che aveva 70 giorni da smaltire. L'Asl ha rigettato la sua richiesta e il 26 aprile è scattata la sospensione, senza stipendio.
La giudice, anche su sollecitazione dell'avvocato Pintus, ha fatto riferimento a una circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, secondo la quale è stabilito “un termine massimo entro il quale il soggetto guarito deve determinarsi alla vaccinazione (12 mesi dalla avvenuta guarigione) rimettendo, esclusivamente a quest’ultimo, la decisione sul quando procedervi all’interno di tale termine”. Quindi la dottoressa guarita avrebbe avuto tempo fino a febbraio del 2023 per vaccinarsi. Inoltre per il giudice la condizione familiare del medico impone una decisione rapida, con immediato reintegro e riconoscimento degli arretrati. La dottoressa può rientrare al lavoro e, salvo una modifica normativa, il suo obbligo vaccinale scade il 31 dicembre.