In Sardegna

Alghero: "Ancora scandalosi interventi abusivi a Capo Caccia"

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ALGERO. "Ancora scandalosi interventi abusivi a Capo Caccia il Gruppo d’intervento Giuridico odv su una nota firmata da Stefano Deliperi. 

"Non si arrestano gli spudorati interventi abusivi sul promontorio di Capo Caccia, ad Alghero", scrivono. 

"Su comunicazione (13 aprile 2022) del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari), il Comune di Alghero – Settore Pianificazione e valorizzazione territoriale e ambientale ha emanato l’ordinanza di sospensione dai lavori e di ripristino ambientale n. 369 del 21 aprile 2022 nei confronti della S.G.B. s.r.l. e di Francesco Biasion (socio della S.G.B. s.r.l. e direttore dei lavori) per l’avvenuta realizzazione di lavori in assenza di alcuna autorizzazione sul litorale di Capo Caccia – Pischina Salida", si legge.

Poi segnalano che: "Gli accertamenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale hanno riscontrato le seguenti opere abusive:

1. Realizzazione abusiva di un muro di recinzione costituito da 4 file di blocchi cementati disposte su 9 arcate di un portico-passeggiata di altrui proprietà (Consorzio Pischina Salida), della lunghezza complessiva di circa 45 mt ed altezza media pari a circa 0,80 mt. La chiusura delle suddette arcate, in origine serrate da grate metalliche, è stata realizzata con blocchetti in cls e malta cementizia che misurano alla base inferiore mtl. 3,80, alla base superiore mtl. 3,15 per un’altezza di mtl 0,80. 

2. Modifica permanente della morfologia di un tratto di terreno/stradello rispetto all’originario piano di campagna, a seguito di interventi nel sottosuolo per adeguamento di tratti di canalizzazioni, tubazioni e cavi interrati per le reti di distribuzione locale e di fognatura, che non prevedevano alcuna modifica morfologica, mediante riempimento e stesura di terre e rocce da scavo frammiste a rifiuti derivanti da demolizioni, su una superficie totale di circa 400 mq. circa”.

Nello specifico, “ le opere risultano effettuate in assenza di titolo edilizio ed in assenza della propedeutica autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. e, con riferimento alle modifiche morfologiche del terreno, anche in totale difformità della comunicazione autocertificativa a 0 giorni di edilizia libera con riferimento alla pratica SUAPE: n. 04172600241-27012022-0953.426457)”.

Oltre alle conseguenze penali, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza le opere dovranno esser demolite e l’ambiente ripristinato, diversamente provvederà il Comune, addebitandone le spese ai trasgressori.

A quanto pare, si tratta di un nuovo tentativo di stravolgimento del sito di grandissima importanza naturalistica e paesaggistica.

Infatti, agli inizi di dicembre 2020 sfacciatamente era stato realizzato “il disboscamento totale effettuato su un bosco misto di Ginepri e Conifere eseguito per una porzione di circa un 6000 mq, in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica ed anche della valutazione di incidenza ambientale (Vinca)” (vds. Parco di Porto Conte, sequestro di un'area disboscata, in sito web istituzionale C.F.V.A., 7 dicembre 2020) nell’area dell’Hotel Capo Caccia, acquisito nel 2019 da una cordata di imprenditori capeggiata da Francesco Biasion, titolare della società siderurgica Bifrangi e del vicino “Condominio Eurotel Capocaccia”, altra struttura ricettiva che ha visto lustri di analoghi contenziosi giudiziari.

Il taglio boschivo “in danno di un soprassuolo caratterizzato dalla presenza di Ginepri secolari e numerosissime piante di Pino”, costituisce un vero e proprio delitto ambientale, in area particolarmente protetta.

L’area era stata posta sotto sequestro preventivo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per evitare che il danno ambientale fosse ancora maggiore.

Per stravolgere l’ambiente di Capo Caccia, come è accaduto, se fosse stato possibile, sarebbe stato necessario acquisire quantomeno:

* autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.); 

* provvedimento favorevole conclusivo del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.);

* nullaosta dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte (art. 21 della legge regionale n. 4/1999).

L’area costiera di Porto Conte rientra nell’omonimo parco naturale, è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993), l’area è, inoltre, immediatamente contigua alla zona di protezione speciale – ZPS ITB013044 e nel sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” (codice ITB010042), ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE sulla tutela degli habitat e n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica.  Nell’area interessata è presente, fra l’altro, un “mosaico di habitat composto da Matorral arborescenti a Juniperus spp. (5210) e arbusteti termo mediterranei e pre desertici (5330)” (nota Azienda speciale Parco di Porto Conte prot. n. 2673 del 6 agosto 2019).

La Società immobiliare era perfettamente a conoscenza del quadro vincolistico, in quanto debitamente e preventivamente informata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (nota prot. n. 3969 del 17 gennaio 2020).

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) fin da subito ha sostenutol’azione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ha inoltrato (10 dicembre 2020, 3 marzo 2021) specifiche istanze di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di ripristino ambientale alle Amministrazioni pubbliche competenti, alla polizia giudiziaria e, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Vi sono state fin da subito indignate reazioni da parte di amministratori locali (sindaco e maggioranza, opposizione consiliare) associazioni ambientaliste e, soprattutto, da parte di tanti cittadini, vi sono state prese di posizione estremamente critiche da parte del Comune di Alghero e da parte dell’Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte, mentre ha tentato di minimizzare il rappresentante legale del  Condominio Eurotel Capo Caccia, parlando di “regole antincendio”.[1]

Eppure la situazione era ed è chiara:

* il Comune di Alghero – SUAPE ha comunicato (nota prot. n. 92909 del 24 dicembre 2020) che “sulla piattaforma regionale ‘Sardegna Suape’ non esiste alcuna pratica avente ad oggetto la richiesta di autorizzazioni per taglio boschivo su area di pertinenza dell’Hotel Capo Caccia”;

* il Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato (nota prot. n. 26863 del 29 dicembre 2020) che “in relazione all’intervento …, non risultano in istruttoria, presso il Servizio V.I.A., procedimenti in materia di valutazione ambientale (Verifica/V.I.A./V.Inc.A.), né risultano essere stati resi pareri di esclusione dalle procedure medesime”;

* la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari ha comunicato (nota prot. n. 12867 del 18 dicembre 2020) che “non risulta agli atti di questo Ufficio alcuna pratica o istanza inerente tale intervento. Inoltre dalle verifiche effettuate nel portale regionale S.U.A.P.E, nel quale sono inserite tutte le istanze per interventi riguardanti attività produttive e pratiche edilizie per l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, tra le quali l’autorizzazione paesaggistica, risulta a questo Ufficio unicamente una pratica intestata al Condominio Eurotel Capo Caccia per manutenzione di piazzole prendisole, scalo di alaggio e molo, nella quale non era prevista tuttavia nessuna opera nell’area interessata dal disboscamento. Inoltre tale pratica per la manutenzione delle piazzole, inserita nel portale SUAPE nel mese di luglio, risulta attualmente ancora sospesa dal Comune di Alghero”.

Il taglio della vegetazione a Capo Caccia (Ginepri, Pini) non era autorizzato, è abusivo.

A questo punto – oltre al procedimento penale già avviato su impulso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – è stato necessarioordinare (art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) il ripristino ambientale (Comune di Alghero – Servizio 4 – Edilizia Privata ordinanza dirigenziale n. 91 del 12 marzo 2021 di rimessione in pristino dell’area disboscata di Capo Caccia).

E’ un obbligo di legge.

Ora nuovi interventi abusivi, nuove ipotesi di reato, nuove ordinanze di ripristino ambientale.

Il GrIG conferma che, in caso di dibattimento penale, presenterà istanza di costituzione di parte civile con la richiesta di esemplare condanna dei responsabili".