ROMA. La Corte costituzionale boccia la legge regionale sul mandato dei sindaci. È stata dichiarata illegittima la norma approvata della Regione Sardegna nel 2022 che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.
La sentenza però non avrà conseguenze sui sindaci eletti lo scorso anno. Lo afferma il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini: "La decisione non riguarda secondo la stessa Corte Costituzionale - afferma - le elezioni che si sono già concluse con la proclamazione degli eletti. Apprendo pertanto con la giusta serenità la decisione della Corte, conscio di essermi candidato e di essere stato rieletto con un ampio consenso popolare".
Secondo i giudici della Consulta contrasta con l'articolo 51, comma 2, del testo unico sugli enti locali, in forza del quale i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.
La sentenza della Corte ha ribadito che la competenza legislativa attribuita dallo Statuto speciale alla Regione nella materia “ordinamento degli enti locali” va esercitata in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all’articolo 51 della Costituzione. Quest’ultimo, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: deve essere perciò il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.
Si legge nella sentenza che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: "La par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali". [Foto: Corte costituzionale in udienza]