CAGLIARI. Avevano scritto che la vendita di armi a Paesi in guerra in Italia è vietata "come lo spaccio e la prostituzione" e sottolineato il "cattivo trattamento di dipendenti". Non sono dichiarazioni diffamatorie quelle quelle messe nero su bianco a settembre del 2019 da Arnaldo Scarpa e Cinzia Guaita, portavoce del comitato di riconversione della Rwm. A stabilirlo è il giudice delle indagini preliminari Lucia Perra, che ha archiviato la querela presentata dall'amministratore delegato della società con stabilimento a Domusnovas, Fabio Sgarzi, che le riteneva invece profondamente lesive dell'immagine della Spa produttrice di armi.
Il comunicato era stato scritto, si legge dell'atto di archiviazione, dopo che "il Governo italiano decise, a causa del protrarsi della crisi yemenita, di bloccare temporaneamente le esportazioni di bombe d’aereo e missili dirette ai due Paesi sopracitati e sospendere le autorizzazioni già rilasciate alle imprese del settore, tra cui RWM Italia Spa. A causa della conseguente riduzione di produzione, la società si vide costretta a procedere a una significativa diminuzione del personale impiegato, mediante il mancato rinnovo di circa 160 contratti a tempo indeterminato prossimi alla scadenza".
Le critiche di Scarpa e Guaita erano state pesanti. Troppo, per Sgarzi, che aveva querelato.
"I passaggi sui quali è stata posta l’attenzione di questo Giudice nell’atto di querela riguardano principalmente l'accusa di “illegittimità” rivolta dagli indagati all’attività di rifornimento bellico all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, paragonata allo “spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione ”, si legge nel provvedimento di archiviazione
"In primis, è doveroso sottolineare che il comunicato non nasconde il fatto che l’impresa della RWM fosse stata regolarmente autorizzata dal Governo italiano ma, al contrario, tale circostanza è ripetuta più volte nel testo: ciò che viene contestata è invece la “rischiosità” di tale operazione, poiché, secondo gli indagati, sarebbe stata ab origine in contrasto col dettato della L. 185/90, correttamente citata. D’altronde, appare oggi ancora più difficile negare la correttezza di tale contestazione, considerato che la mozione approvata alla Camera il 24 giugno 2019, da cui è derivata, in seguito, la relativa sospensione delle autorizzazioni, è stata fondata proprio sulla “applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185” (vedi mozione 1/00204 del 24.06.2019).”
Quindi "appare quindi evidente che l’equiparazione allo spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione non riguarda in senso stretto l’operato della RWM quanto, invece, “quel tipo di commercio”, inteso in senso ampio come il commercio di armi portato avanti in contrasto con la legge nazionale e internazionale".
- Redazione
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