In Sardegna

Guerra all'inquinamento acustico a Quartu, controlli nei locali del Poetto

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QUARTU. Nuova ordinanza contro l'inquinamento acustico a Quartu. Il Comune ha provveduto ad attivare durante la stagione estiva uno specifico "piano di prevenzione contro l'inquinamento acustico", con particolare riguardo alla zona costiera.

Il piano prevede una serie di azioni: il controllo preventivo della regolarità amministrativa delle attività economiche (quale attività principale rispetto a quella integrativa di spettacolo e di trattenimento musicale), controllo della documentazione relativa alla compatibilità acustica ambientale, che costituisce requisito obbligatorio, in tutti i casi in cui l’attività sia sede di intrattenimenti e manifestazioni musicali o canore, supportate da strumenti musicali e impianti elettroacustici e, quindi, di potenziali fonti sonore disturbanti, monitoraggio e controllo ambientale finalizzato alla verifica della conformità acustica delle sorgenti sonore specifiche ai limiti di emissione stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale. 

Inoltre, durante la stagione estiva per lo svolgimento di attività di spettacolo e di trattenimento nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande ubicate lungo il territorio costiero, con particolare riguardo al lungomare Golfo di Quartu, si prevede che possano essere rilasciate autorizzazioni in deroga ai valori di emissione fissati dall’art. 2 della legge 447/95 e dal Piano comunale di Classificazione Acustica, in misura non superiore a 10 dB (A) oltre i limiti indicati nello stesso piano, nella fascia oraria diurna ed in quella notturna, per un numero massimo di dieci giorni, in ogni caso non consecutivi.

"Si avvisa che per tutta la durata della stagione estiva saranno intensificati i controlli sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, con particolare riguardo alla zona costiera. Gli operatori economici interessati a svolgere spettacoli, intrattenimenti o altre attività rumorose similari presso le proprie strutture sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia acustica. Per l’inosservanza della disciplina in materia acustica, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti in materia, si procederà all’applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive contemplate dalle norme indicate nel testo dell'ordinanza di seguito sinteticamente indicate:

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione verranno adottati dai competenti Organi comunali provvedimenti comportanti l’inibitoria parziale o totale delle attività rumorose, la sospensione dell’utilizzo delle attrezzature/impianti rumorosi fino alla dimostrazione dell’avvenuta bonifica acustica, atta a ricondurre l’attività al rispetto dei limiti acustici vigenti.

Inoltre, le violazioni alla disciplina in materia acustica, costituendo inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione di Polizia Amministrativa, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17 bis, 17 ter e 17 quater del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) in relazione all’art.9 T.U.L.P.S, compresa la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, contestualmente all’emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Il costo delle prestazioni ARPAS necessarie per l’accertamento delle violazioni alla normativa in materia di inquinamento acustico, quantificato sulla base del vigente tariffario in misura pari a € 420,00 per la verifica del livello di emissione sonora per punto / attività produttiva, comprensiva della relazione e di € 50,00 per ogni punto / attività produttiva successiva, ai sensi dell’art.18 della Legge 689/1981 sono posti a carico del trasgressore e del responsabile solidale della violazione, unitamente agli altri oneri sostenuti dall’autorità procedente per l’accertamento e notifica della violazione. DEMANDA Ai dirigenti del Settore Polizia Locale e del Settore Ambiente di adottare, d’intesa con A.R.P.A.S., ogni utile adempimento gestionale per la corretta attuazione del piano di prevenzione sopra indicato; alla Polizia Locale e le altre forze dell’ordine di eseguire il presente atto. Dispone inoltre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. L’Azienda ATS Cagliari, l’ARPAS Cagliari, la Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricati del controllo dell’esecuzione della presente Ordinanza.