CAGLIARI. Il Tar conferma la sospensione dell'ordinanza del presidente della regione Christian Solinas dell'11 settembre che imponeva il tampone o il possesso di un certificato di negatività (o, in alternativa, l'isolamento domiciliare) a chi fa ingresso in Sardegna. Non è ancora un decisione nel merito ma, di fatto, la prima sezione del tribunale amministrativo congela la validità del provvedimento fino al prossimo 20 gennaio, quando si entrerà nel merito del ricorso presentato dal governo.
In teoria, il decreto collegiale adottato oggi dovrebbe stoppare anche l'efficacia della nuova ordinanza di Solinas, emanata il 6 ottobre, che costituiva una proroga di quella sospesa, anche se presentata in un momento nel quale la situazione epidemiologica in Sardegna è molto peggiore rispetto a settembre. Ed è su questo punto che cade l'efficacia della prima: i giudici, in sintesi, sostengono che quando è stata emanata non ci fossero numeri tali da imporre pesanti restrizioni da parte di una sola regione, anche se il fine era quello di proteggere i residenti.
I giudici scrivono che "con riferimento ai cittadini italiani provenienti da altre regioni, le prescrizioni imposte con i contestati articoli dell’ordinanza regionale, nel prevedere misure volte a fronteggiare il diffondersi dell’epidemia nel territorio sardo, determinano il coinvolgimento di diritti ed interessi anche di soggetti appartenenti a regioni diverse ed incidono anche sulle strutture sanitarie di regioni diverse a loro volta impegnate nelle azioni di prevenzione e contenimento nella diffusione del virus; anche per tali ragioni non possono ritenersi legittime le disposizioni impugnate che sono state emanate senza tenere conto della distribuzione delle funzioni operante in materia, tenuto conto del carattere nazionale (e sovranazionale) della emergenza da Covid 19, distribuzione delle funzioni che risulta coerente con le disposizioni di rango costituzionale che regolano la distribuzione delle competenze fra gli organi dello Stato e le Regioni ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché al principio pure costituzionale di leale collaborazione".
Insomma: la Regione, per i giudici, non ha il potere di emanare un provvedimento che impone i controlli in ingresso.